Convivium - Convivio Spirituale Parlamentare


Statuto

STATUTO

del Comitato Nazionale “MEMORIA, DIALOGO, PACE” (MDP),
con sede in Grottaferrata (RM) – Via Fontana Vecchia n. 4



COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Il Comitato Nazionale “Memoria, Dialogo, Pace” ( di seguito citato come “Comitato”) ha sede in Grottaferrata (RM). Possono essere istituite sedi secondarie ed uffici con delibera del Consiglio Esecutivo.

Art. 2 - La durata del Comitato è prevista in anni dieci, salvo proroga da deliberarsi prima della scadenza.

FINALITÀ

Art. 3 - Il Comitato intende promuovere, organizzare, rafforzare occasioni di incontro e di confronto costruttivi (Convivi dello Spirito) tra Parlamentari italiani, Colleghi parlamentari europei ed altre Persone interessate, intorno a specifiche tematiche spirituali ed etiche, consensualmente scelte, volte ad instaurare un fecondo clima di reciproco rispetto tra le diverse componenti religiose ed etiche della società civile.
Tali occasioni si focalizzano nell’incontro annuale, denominato “Dies Memoriae”, del 27 gennaio, istituito dal Governo Italiano come “Giornata della Memoria” (L.211/2000) in ricordo delle vittime della Shoa.
Il Comitato promuove ogni occasione utile ad assicurare raccolte di risorse finanziarie direttamente finalizzate alla realizzazione degli incontri singolarmente denominati “Convivio dello Spirito”.
Le enunciate finalità escludono qualsiasi intento lucrativo o pubblicitario.

PROMOTORI E PARTECIPANTI

Art. 4 - I promotori del Comitato, inclusi i membri eletti del Consiglio Esecutivo, sono coloro direttamente impegnati a realizzare le finalità di cui all’art. 3. I promotori ed i successivi partecipanti non sono tenuti ad alcuna contribuzione o quota annuale.
E’ ammissibile il recesso per giusta causa da comunicarsi preventivamente e per iscritto al Consiglio Esecutivo. E’ altresì ammissibile l’esclusione motivata con voto unanime del Consiglio. L’eventuale ricorso dell’escluso è di competenza dell’Assemblea più vicina.

ORGANI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO ESECUTIVO, PRESIDENTE, COMITATO DEI GARANTI

Art. 5 - ASSEMBLEA

I promotori ed i successivi partecipanti sono convocati dal Consiglio dell'Esecutivo in assemblea ordinaria o straordinaria almeno tre volte l'anno solare.
Quale organo deliberante e sovrano spetta all'Assemblea:

  1. determinare l'indirizzo generale dell'Associazione e deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attuazione delle finalità sociali;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo con l'avvertenza che il 1° eletto per numero di voti assume la carica di Presidente del Consiglio stesso.
  3. apportare modifiche allo Statuto con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Promotori e dei Partecipanti;
  4. approvare il bilancio annuale consuntivo;
  5. ratificare, su proposta del Consiglio, in merito all'accoglimento di nuovi Partecipanti o alla esclusione di essi e dei Promotori;
  6. deliberare lo scioglimento del Comitato Nazionale col voto di almeno i 2/3 dei Promotori e dei Partecipanti riuniti in Assemblea.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei Promotori e dei Partecipanti.
Nel caso i presenti non raggiungano tale quorum, una seconda convocazione dell'Assemblea potrà essere indetta dopo almeno 2 ore dalla prima. La seconda convocazione è valida con la presenza fisica o per delega di metà dei Promotori e Partecipanti. In caso di impedimento i convocati possono farsi rappresentare mediante delega scritta, da un altro Promotore o Partecipante. E' ammissibile una sola delega per ogni convocato presente.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (postale, e-mail, fax) firmata dal Presidente, entro dieci giorni liberi decorrenti da quello firmato per la seduta.
Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei votanti. Non sono ammesse astensioni dal voto.
I lavori assembleari sono diretti dal Presidente, il quale firmerà il verbale della seduta assieme con il Segretario redigente.

5.2. IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio esecutivo è composto da tre membri e dura in carica tre anni. E’ ammessa la rieleggibilità. Tra i tre consiglieri l’Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Esecutivo che rappresenta il Comitato di fronte a terzi ed in giudizio (legale rappresentante).
Il Consiglio, nella sua prima seduta, designa nel proprio seno il Segretario Tesoriere.
Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta (postale, fax, e-mail) con preavviso di almeno dieci giorni. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con lo stesso quorum.
Nessun compenso spetta ai Consiglieri per la carica. Sono, tuttavia, confermati i rimborsi spese documentati e autorizzati dal Consiglio su proposta del Presidente.

5.3. IL PRESIDENTE

E’ il legale rappresentante del Comitato. Convoca l’Assemblea ed il Consiglio esecutivo. In caso di sua assenza prolungata, viene sostituito temporaneamente dal Segretario Tesoriere.

5.4. IL SEGRETARIO TESORIERE

Dirige gli incontri del Consiglio Esecutivo ed ha, insieme al Presidente, il potere di firma. Redige i verbali degli incontri e dirige il lavoro organizzativo del Comitato e degli eventi ufficiali. Tiene il resoconto finanziario del Comitato.

5.5. IL COMITATO D’ONORE (O DEI GARANTI)

Il Comitato d’Onore si compone di eminenti Personalità del mondo culturale, le quali condividono le finalità del Comitato e mettono a disposizione dello stesso la loro esperienza ed il prestigio della loro preparazione nei vari campi della Cultura.
Le nomine sono di competenza del Consiglio Esecutivo, su proposta del Presidente.
I membri del Comitato d’Onore possono partecipare alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio, dandone congruo preavviso al Presidente, con diritto di parola ma senza diritto al voto.

Art. 6 - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio del Comitato si identifica nel Fondo Comune, costituito:

  1. dalla raccolta sia pubblica che privata di oblazioni, donazioni, contributi, acquisiti esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie e provenienti da privati, imprese e da enti pubblici;
  2. da beni mobili e immobili da chiunque donati per il perseguimento delle finalità statutarie;
  3. da beni mobili e immobili acquistati con le risorse di cui alla lettera "a".
Nessuna parte delle risorse costituenti il fondo comune dovrà mai essere ceduta, pagata o compensata a favore di Promotori e Partecipanti che si dimettono dal Consiglio o che comunque cessano di essere tali per gravi impedimenti, per esclusione o per decesso.
Le risorse finanziarie sono custodite in uno o più conti bancari le cui movimentazioni avvengono mediante le firme, disgiunte, del Presidente o del Segretario Tesoriere, per qualsiasi operazione bancaria, nessuna esclusa.

Art. 7 - SCIOGLIMENTO

Il Comitato Nazionale si scioglie nei seguenti casi:

  1. impossibilità di realizzare le finalità istituzionali;
  2. venir meno della pluralità dei promotori e dei partecipanti.
In entrambi i casi lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti. I residui dei fondi raccolti sono devoluti, dopo la copertura di eventuali debiti, a Comitati od Associazioni non profit che perseguono finalità equivalenti.

Art. 8 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto nel presente statuto, possono essere applicabili le norme del codice civile sulle associazioni riconosciute e quelle del D.Lgs. 4-12-1997 n°460 e successive modificazioni.

PRESIDENTE: Dr. Alberto Piperno
SEGRETARIO TESORIERE: Dr. Gaetano Sottile
CONSIGLIERI: On.le Maria Burani Procaccini,
On.le Olimpia Tarzia

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